1. L'utilizzo dello sportello telematico dell'automobilista, istituito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è esteso alle agenzie private di pratiche automobilistiche regolarmente autorizzate.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.